La parola “Whistleblowing” (letteralmente “soffiatore di fischietto”) è un termine nuovo nel nostro lessico e, infatti, non esiste un equivalente in Italiano.
In Inglese è metafora del ruolo di arbitro o di poliziotto e viene riferita a chi richiama l’attenzione su attività non consentite: una persona che lavorando all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o all’attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento.
Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 stabilisce le regole per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto UE delle disposizioni normative nazionali.
Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni sono efficaci dal 15 luglio 2023; per le aziende private con meno di 250 dipendenti il termine entro il quale adeguarsi è il 17 dicembre 2023.
Gli enti tenuti a rispettare la disciplina del whistleblowing devono creare un canale di comunicazione che consenta ai dipendenti – ma anche ad altri soggetti come per esempio i consulenti esterni o gli interinali – di segnalare condotte illecite garantendo loro una speciale tutela.
Si possono segnalare:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
- illeciti relativi a specifici settori, come gli appalti pubblici, la sicurezza dei trasporti, la salute pubblica, la privacy ecc.
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, riguardanti il mercato interno o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’UE.
Sono esclusi dall’applicazione della nuova normativa, i casi in cui il denunciante abbia un interesse personale e la denuncia sia attinente esclusivamente ai propri rapporti di lavoro.
Le nuove norme tutelano il segnalante dal rischio di ritorsioni e assicurano il rispetto della riservatezza dell’identità e delle informazioni fornite.
Per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, i destinatari dovranno attivare canali di segnalazione, anche cifrati, affidando la gestione a personale appositamente formato, interno o esterno.
Le segnalazioni, che possono essere anche orali, possono avvenire tramite telefono, messaggi o incontri personali, dei quali va redatto un verbale.
In caso di segnalazione interna, il segnalante riceve un riscontro entro sette giorni dalla data di ricezione e una risposta alla segnalazione entro tre mesi.
Il mancato rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 24/2023 è sanzionato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) secondo la tabella che segue:
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Con il supporto di MADAC potrai istituire in poco tempo un sistema di whistleblowing a norma di legge attraverso:
- la redazione di regole e procedure per le segnalazioni
- l’individuazione di una prassi a norma privacy, integrata con i modelli e le soluzioni già presenti in azienda
- a scelta di una piattaforma e la creazione dei moduli per le segnalazioni
- la formazione dei referenti
- l’assistenza legale e gli audit periodici
Per ricevere le informazioni necessarie all’adeguamento aziendale compila il modulo di contatto
