Whistleblowing

La parola “Whistleblowing” (letteralmente “soffiatore di fischietto”) è un termine nuovo nel nostro lessico e, infatti, non esiste un equivalente in Italiano.

In Inglese è  metafora del ruolo di arbitro o di poliziotto e viene riferita a chi richiama l’attenzione su attività non consentite: una persona che lavorando all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o all’attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento.

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 stabilisce le regole per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto UE delle disposizioni normative nazionali.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni sono efficaci dal 15 luglio 2023; per le aziende private con meno di 250 dipendenti il termine entro il quale adeguarsi è il 17 dicembre 2023. 

Gli enti tenuti a rispettare la disciplina del whistleblowing devono creare un canale di comunicazione che consenta ai dipendenti – ma anche ad altri soggetti come per esempio i consulenti esterni o gli interinali – di segnalare condotte illecite garantendo loro una speciale tutela.

Si possono segnalare:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
  • illeciti relativi a specifici settori, come gli appalti pubblici, la sicurezza dei trasporti, la salute pubblica, la privacy ecc.
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, riguardanti il mercato interno o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’UE.

Sono esclusi dall’applicazione della nuova normativa, i casi in cui il denunciante abbia un interesse personale e la denuncia sia attinente esclusivamente ai propri rapporti di lavoro.

Le nuove norme tutelano il segnalante dal rischio di ritorsioni e assicurano il rispetto della riservatezza dell’identità e delle informazioni fornite.

Per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, i destinatari dovranno attivare canali di segnalazione, anche cifrati, affidando la gestione a personale appositamente formato, interno o esterno.

Le segnalazioni, che possono essere anche orali, possono avvenire tramite telefono, messaggi o incontri personali, dei quali va redatto un verbale. 

In caso di segnalazione interna, il segnalante riceve un riscontro entro sette giorni dalla data di ricezione e una risposta alla segnalazione entro tre mesi.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 24/2023 è sanzionato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) secondo la tabella che segue:

  • da 10.000 a 50.000 euro se
  • sono state commesse ritorsioni
  • non sono stati istituiti canali di segnalazione
  • non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge
  • da 10.000 a 50.000 euro se
  • la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza
  • non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  • da 500 a 2.500 euro se
  • la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia, con dolo o colpa grave.

Con il supporto di MADAC potrai istituire in poco tempo un sistema di whistleblowing a norma di legge attraverso:

  1. la redazione di regole e procedure per le segnalazioni
  2. l’individuazione di una prassi a norma privacy, integrata con i modelli e le soluzioni già presenti in azienda
  3. a scelta di una piattaforma e la creazione dei moduli per le segnalazioni
  4. la formazione dei referenti
  5. l’assistenza legale e gli audit periodici

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