OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN CAPO AGLI OPERATORI IN MONETA VIRTUALE

 

 

Uno dei tratti distintivi delle valute virtuali (o criptovalute) oggi in circolazione è che i soggetti coinvolti nelle transazioni sono coperti dall’anonimato. Come evidenziato nella Direttiva n. 843/2018/UE (c.d. V Direttiva antiriciclaggio), “l’anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali”.

Per contrastare i rischi legati all’anonimato delle criptovalute, il legislatore nazionale è intervento con due provvedimenti normativi che, nel modificare la normativa antiriciclaggio contenuta nel d.lgs. n. 231/2007, hanno introdotto una serie di obblighi per alcuni operatori in valuta virtuale.

Il primo provvedimento è il d.lgs. n. 90/2017, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva n. 849/2015/UE (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio). Il secondo provvedimento è il d.lgs. n. 125/2019, adottato in attuazione della sopra richiamata Direttiva Antiriciclaggio che si propone di rafforzare le attività di individuazione e prevenzione di movimenti di denaro ed altri beni, nonché di migliorare la tracciabilità dei mezzi finanziari e di contrastare la capacità di raccolta di fondi volti a finanziare attività illecite.

Il d.lgs. 90/2017 e il d.lgs. 125/2019 assumono rilievo ai nostri fini in quanto hanno modificato il d.lgs. n. 141/2010, disponendo che le previsioni e i requisiti per l’esercizio dell’attività di cambiavalute si applicano anche ai “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” e ai “prestatori di servizi di portafoglio digitale”, i quali sono obbligati a iscriversi in una sezione speciale del registro dei cambiavalute, tenuto dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori (OAM)[1].

Inoltre, poiché entrambi i soggetti rientrano nella categoria degli operatori non finanziari, sono tenuti agli obblighi di: i) adeguata verifica della clientela; ii) di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; iii) segnalazione delle operazioni sospette quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Antonio Pezzuto

L’articolo completo è consultabile qui: https://www.tidona.com/obblighi-di-comunicazione-in-capo-agli-operatori-...

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