ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

 

 

Nell’ambito del complesso mondo dell’antiriciclaggio è stata recentemente emanata dal Dipartimento del Tesoro del Mef con Prot. DT 56499/2022 la “Circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio”. Il testo normativo in esame va a sostituire la precedente Circolare Prot. DT 54071- 06/07/2017 adottata a seguito della riforma attuata con il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90. Tra le novità introdotte, degna di nota è la sezione dedicata alle sanzioni in tema di omessa segnalazione di operazioni sospette.

Come noto, l’impianto del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 articola gli illeciti in materia declinandoli in due fattispecie. La prima tipologia è quella cd. base, disciplinata dall’art. 58, comma 1 in cui viene statuito che “Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro”. La fattispecie ex art. 58 comma 1 non risulta pertanto connotata dalla presenza di ulteriori elementi qualificanti della condotta materiale.

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